Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).

      1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte a evitare danni o pregiudizi alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti pubblici e privati, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Le attività di sicurezza sussidiaria non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono potestà che comportino limitazioni delle libertà individuali. Nessuna attività di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.
      2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolti dagli istituti di vigilanza privata di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza e difesa legittima degli interessi patrimoniali relativi ai beni mobili e immobili, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e in particolare:

          a) la vigilanza e la custodia dei beni mobili e immobili. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, sono indicati i beni che, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono affidati esclusivamente alla vigilanza e custodia degli istituti di vigilanza privata di cui al presente comma;

          b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

          c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

 

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          d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza e di tele allarme;

          e) i servizi di vigilanza connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.

      3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto e la custodia dei valori, nonché il loro trattamento e la loro contazione, se non eseguiti direttamente, e la scorta a valori.
      4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e possono essere svolti da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

          a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;

          b) la custodia di beni mobili e immobili, che non richiede l'esercizio dell'attività di cui al comma 2;

          c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi di reati contro il patrimonio, nonché per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di sistemi di sicurezza;

          d) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.

      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, possono essere individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che

 

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non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate, in conformità alle disposizioni dei commi 2 e 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono essere altresì specificati, oltre a quanto espressamente previsto da altre disposizioni di legge o di regolamento, gli impianti, le installazioni e gli altri beni che, per motivate esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, devono essere vigilati, a cura e spese dei soggetti interessati, mediante i servizi di sicurezza sussidiaria disciplinati dalla presente legge.
      6. La presente legge disciplina inoltre il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di investigazione e ricerca per conto dei privati previste dal capo V della presente legge diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui al capo VI della presente legge.
      7. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate anche le disposizioni per la tenuta, presso la banca dei dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di cui al comma 4, agli istituti di investigazione e ricerche per conto dei privati di cui al comma 6, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti e imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
      8. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, con riferimento al mantenimento dei
 

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requisiti fissati dalla legge e dalle autorizzazioni, e al rispetto di ogni altra prescrizione, nonché delle caratteristiche funzionali delle attività esercitate. A tale fine, il regolamento di attuazione deve prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione di cui all'articolo 8, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e i requisiti comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.
      9. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, detta i princìpi generali e i parametri tecnico-amministrativi che devono essere osservati in tutto il territorio dello Stato al fine di assicurare omogenee linee di applicazione della presente legge, determinando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessarie eventuali deroghe ai parametri stessi.