1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte a evitare danni o pregiudizi alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti pubblici e privati, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Le attività di sicurezza sussidiaria non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono potestà che comportino limitazioni delle libertà individuali. Nessuna attività di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolti dagli istituti di vigilanza privata di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza e difesa legittima degli interessi patrimoniali relativi ai beni mobili e immobili, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e in particolare:
a) la vigilanza e la custodia dei beni mobili e immobili. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, sono indicati i beni che, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono affidati esclusivamente alla vigilanza e custodia degli istituti di vigilanza privata di cui al presente comma;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza e di tele allarme;
e) i servizi di vigilanza connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.
3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto e la custodia dei valori, nonché il loro trattamento e la loro contazione, se non eseguiti direttamente, e la scorta a valori.
4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e possono essere svolti da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;
b) la custodia di beni mobili e immobili, che non richiede l'esercizio dell'attività di cui al comma 2;
c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi di reati contro il patrimonio, nonché per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di sistemi di sicurezza;
d) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, possono essere individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che